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Limitazione all’uso di oggetti e prodotti pericolosi




Ai fini della tutela dell’incolumità, dell’ordine e della sicurezza pubblica e per le motivazioni indicate in premessa, dal 04.12.2021 fino al 09.01.2022:

a) è vietata la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare pericolosi per la pubblica incolumità, quali bottiglie o altri contenitori di vetro, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

b) è vietata la detenzione e l’utilizzo di bottiglie o altri contenitori di vetro, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

c) è vietata la detenzione e l’utilizzo di spray al peperoncino o similari nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici;

d) è vietata la detenzione e l’utilizzo di qualsiasi prodotto che in relazione alle circostanze ne sia inopportuno il porto e la detenzione, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, interessate da manifestazioni ed eventi pubblici; il divieto di cui alla lettere a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell’attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico, ove verrà comunicato il presente divieto.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 65, comma 2, del Regolamento Comunale di Polizia e Sicurezza Urbana, da euro 50,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00). Per le violazioni di cui alla presente ordinanza, l’autorità competente ai sensi dell’art.18 delle Legge 24.11.1981, n.689, è il Sindaco.
Delle violazioni commesse da minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.
È disposta, infine, la confisca dei contenitori di vetro, delle bombolette spray e quant'altro fosse utilizzato per attuare i predetti comportamenti vietati, nonché l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 50,00 ad euro 500,00 (pagamento in misura ridotta euro 100,00).

Ordinanza del Sindaco n. 16 del 01/12/2021

Data creazione: 03-12-2021 | Data ultima modifica: 03-12-2021

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