DPCM 3 novembre 2020
DPCM 03.11.2020 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04.11.2020) - In vigore dal 06.11.2020 al 03.12.2020
ATTENZIONE: Il Veneto è inserito nell’”Area Gialla” (ex Verde) e quindi si applicano le limitazioni previste dal DPCM all’art 1 (ordinanza Ministro della Salute 04.11.2020)
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
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SPOSTAMENTI
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ORDINANZE DI CHIUSURA
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PARCHI PUBBLICI
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COMPETIZIONI SPORTIVE
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IMPIANTI SCIISTICI
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PALESTRE E PISCINE
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MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
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SALE GIOCHI
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CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI
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SALE DA BALLO
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FESTE
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SAGRE E FIERE
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CONVEGNI
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CERIMONIE PUBBLICHE
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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LUOGHI DI CULTO
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MUSEI
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SCUOLE
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UNIVERSITA'
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CONCORSI PUBBLICI
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ATTIVITA’ COMMERCIALI
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BAR E RISTORANTI
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SERVIZI ALLA PERSONA
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STRUTTURE RICETTIVE
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TRASPORTO PUBBLICO
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ZONIZZAZIONI
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Nelle Regioni individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
• è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
• È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
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Nelle Regioni individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
• è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
• ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
• sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato al decreto
• i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
SCARICA IL TESTO DEL DPCM PUBBLICATO IN GU http://www.gazzettaufficiale.it/.../11/04/275/so/41/sg/pdf
Data creazione: 06-11-2020 | Data ultima modifica: 06-11-2020