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DPCM 3 novembre 2020

 
DPCM 03.11.2020 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 04.11.2020) - In vigore dal 06.11.2020 al 03.12.2020
 
ATTENZIONE: Il Veneto è inserito nell’”Area Gialla” (ex Verde) e quindi si applicano le limitazioni previste dal DPCM all’art 1 (ordinanza Ministro della Salute 04.11.2020)
 
COMPORTAMENTI INDIVIDUALI
✅ Obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui sia garantito, in modo continuativo, il distanziamento da persone non conviventi
✅ Obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
✅ È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune
✅ I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante
✅ È imposto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
 
SPOSTAMENTI
✅ Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute
ORDINANZE DI CHIUSURA
✅ Possibile chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie
 
PARCHI PUBBLICI
✅ Consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
✅ Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento
✅ Consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
  
COMPETIZIONI SPORTIVE
✅ Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato ad eccezione delle competizioni e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, riguardanti gli sport individuali e di squadra, riconosciuti dal CONI, dal CIP e dalle Federazioni, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico
 
IMPIANTI SCIISTICI
✅ Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali ed internazionali o lo svolgimento di tali competizioni
 
PALESTRE E PISCINE
✅ Sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento
 
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
✅ Consentito soltanto in forma statica lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento
 
SALE GIOCHI
✅ Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
 
CINEMA, TEATRO, SPETTACOLI
✅ Sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto
 
SALE DA BALLO
✅ Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso
 
FESTE
✅ Vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose
 
SAGRE E FIERE
✅ Vietate le sagre, le fiere e gli altri analoghi eventi ad eccezione di quelle di carattere nazionale ed internazionale nel rispetto di protocolli di sicurezza
 
CONVEGNI
✅ Sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza
 
CERIMONIE PUBBLICHE
✅ Le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico
 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
✅ Le riunioni nell'ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni
✅ Nel predisporre le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità
✅ Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato
✅ Ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore al 50%, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato
✅ Le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario, nonché quello impegnato in attività connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali
 
LUOGHI DI CULTO
✅ Consentito l'accesso ai luoghi di culto con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e il distanziamento; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
 
MUSEI
✅ Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (biblioteche; archivi, parchi archeologici, ecc.)
 
SCUOLE
✅ L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni
✅ Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 100 per cento
✅ Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
 
UNIVERSITA'
✅ Le Università predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell’università e della ricerca
 
CONCORSI PUBBLICI
✅ Sospeso lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in maniera telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di poter procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto
 
ATTIVITA’ COMMERCIALI
✅ Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni
✅ Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole
 
BAR E RISTORANTI
✅ Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00
✅ Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi
✅ Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico
✅ E' consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti
✅ E' sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
 
SERVIZI ALLA PERSONA
✅ Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona nel rispetto dei protocolli vigenti, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
 
STRUTTURE RICETTIVE
✅ Consentite le attività delle strutture ricettive a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
 
TRASPORTO PUBBLICO
✅ A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento
 
ZONIZZAZIONI
✅ Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3 o di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”
✅ ZONA 3 (zona arancione)
Nelle Regioni individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
• è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
• È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
✅ ZONA 4 (zona rossa)
Nelle Regioni individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:
• è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori regionali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
• sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie;
• sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
• è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto ed in forma individuale;
• ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
• sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), diverse da quelle individuate nell’allegato al decreto
• i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza.
 
SCARICA IL TESTO DEL DPCM PUBBLICATO IN GU http://www.gazzettaufficiale.it/.../11/04/275/so/41/sg/pdf
 

Data creazione: 06-11-2020 | Data ultima modifica: 06-11-2020