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Elettori temporaneamente residenti all’estero

 

L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a) della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di consultazione elettorale, pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 19 agosto p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero.

 

L’opzione dovrà pervenire al Comune per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.

 

L’indirizzo di posta non certificata associato a tale inoltro sarà anagrafe@comune.caorle.ve.it

 

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e necessariamente corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Si allega alla presente un modello di opzione, che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente residenti all’estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

 

Data creazione: 11-08-2020 | Data ultima modifica: 11-08-2020