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DPCM del 26 aprile 2020
Queste, in sintesi, le novità introdotte dal governo con il nuovo DPCM 26.04.2020 per il contenimento del contagio da Covid-19 e che saranno in vigore dal 04.05.2020 al 17.05.2020 compreso
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Consentiti solo gli
spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento e vengano utilizzate le mascherine
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Vietato a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una
regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute
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Consentito il
rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati
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Consentito l’accesso del pubblico ai
parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro
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Consentito svolgere
attività ludica o ricreativa all’aperto e svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti,
attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività
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Sospesi gli
eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati; ammesse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI
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Sospese le
manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato
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Ammessa l
’apertura dei luoghi di culto condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e la distanza tra loro di almeno un metro
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Sospese le
cerimonie civili e religiose
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Consentite le
cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando mascherine protettive e rispettando rigorosamente le misure di distanziamento sociale
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Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei
musei
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Sospesi
servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado; sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
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Sospese le
procedure concorsuali
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Sospese le attività di
palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi
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Limitato l’accesso di parenti e visitatori a
strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA)
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Sospese le
attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 al DPCM, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione e nei mercati
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Aperte le
edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie con distanza di sicurezza interpersonale di un metro
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Sospese le attività dei
servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi
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Sospese le attività inerenti
servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del DPCM
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Garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i
servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del
settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi
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Aperti tutti gli
uffici pubblici; il lavoro agile resta la modalità ordinaria per la durata dell’emergenza
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Consentite le
attività professionali raccomandando lavoro agile e protocolli di sicurezza
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Sospese tutte le
attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM
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Consentite le attività che erogano servizi di
pubblica utilità, i servizi essenziali, l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari, le attività svolte con lavoro agile
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Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
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Vanno usate
protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti; l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie
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Le attività di
trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”
Il Sindaco
Luciano Striuli
Data creazione: 27-04-2020 | Data ultima modifica: 27-04-2020