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Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi

 

Si informa che sono vietate tutte le operazioni che possono creare, in qualsiasi modo, pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate e, comunque, entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni.
Le violazioni al divieto di cui sopra sono sanzionate ai sensi della Legge 21 novembre 2000 n. 353
con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 a a € 20.000.

 

La popolazione è invitata ad evitare comportamenti in contrasto con le disposizioni su indicate, nonché a segnalare tempestivamente ai Vigili del Fuoco o alle Forze di Polizia il verificarsi di incendi.

 

Data creazione: 05-07-2019 | Data ultima modifica: 05-07-2019