Esplora contenuti correlati

Accesso documentale

Pubblicato ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241

L’accesso documentale, è disciplinato dal “Capo V – Accesso ai documenti amministrativi” della Legge 7 agosto 1990, n. 241. Può essere esercitato da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto dell’istanza di accesso. La richiesta di accesso documentale è consentita in conformità a quanto previsto dalle leggi italiane e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).

Fonte normativa
Capo V – Accesso ai documenti amministrativi” della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Regolamento comunale per l’accesso civico e documentale (approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 29.12.2022).

A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), attualmente individuato nel Segretario Generale dott.ssa Patrizia Pavan. Recapito telefonico:0421-219291.

Modalità per la presentazione delle istanze

Modulo di presentazione richiesta di accesso documentale

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere presentata da chiunque compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:

  • Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Caorle - via Roma n. 26" unitamente a copia del documento di identità di chi firma l'istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo;

    oppure

    • Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo mail del settore interessato, se conosciuto o all’indirizzo PEC  comune.caorle.ve@pecveneto.it  dell’ente;

      oppure

      • Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC all’indirizzo sopra descritto.

        Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.

        Spese rilascio documenti

        Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso dei costi di riproduzione.

        Presenza di controinteressati

        Se l'istanza di accesso civico riguarda dati o documenti per i quali si individui un controinteressato (esclusi i casi di pubblicazione obbligatoria), a tutela degli interessi giuridicamente rilevanti di quest’ultimo si procede come segue:

        • comunicazione al controinteressato;
        • il controinteressato può presentare motivata opposizione entro 10 gg.;
        • il decorso del termine di 30 gg. per la gestione della richiesta di accesso rimane sospeso fino al ricevimento della motivata opposizione;
        • decorso tale termine la PA provvede sulla richiesta, valutando i motivi di opposizione;
        • il procedimento si chiude con provvedimento espresso e motivato;
        • dell’esito viene data comunicazione al richiedente e al controinteressato.

        Conclusione del procedimento

        Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto, fatto salvo comunque il potere di differimento e le limitazioni di cui sopra.

        1. Accoglimento
        • L'Ufficio competente trasmette, entro 20 giorni, al richiedente i dati/documenti richiesti;
        1. Accoglimento nonostante l'opposizione del controinteressato
        • salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'Ufficio competente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, non prima di 15 gg. dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato.
        1. Rifiuto, differimento e limitazione all'accesso
        • l'Ufficio competente motiva il provvedimento negativo, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 33/2013, dandone comunicazione all'interessato nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

        Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
        Il richiedente, ai sensi dell'art. 5, commi 7 e 8:

        • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;

        modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T.

        • può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione:
          • dell'Amministrazione;
          • in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.

        Rimedi avverso l’accoglimento della richiesta in presenza dell’opposizione del controinteressato
        Il controinteressato, ai sensi dell'art. 5, comma 9:

        • può presentare richiesta di riesame al Responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT), avverso il provvedimento dell'Ufficio competente;

        modulo per la richiesta di riesame al R.P.C.T. da parte del controinteressato.

        • può proporre ricorso al Difensore Civico Regionale:
          • avverso la decisione dell'Amministrazione;
          • in caso di riesame, avverso la decisione del RPCT.



        Data ultimo aggiornamento: 09-05-2024