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Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria

L'accesso civico semplice è strumentale a garantire il rispetto degli obblighi di pubblicazione da parte della Pubblica Amministrazione. In altri termini costituisce un rimedio alla mancata osservanza del dovere di trasparenza.

Fonte normativa
Art. 5 D. Lgs. 33/2013, come modificato da art. 6 D. Lgs. 97/2016.

Regolamento comunale per l’accesso civico e documentale (approvato con deliberazione C.C. n. 90 del 29.12.2022).

Cos'è l'accesso civico semplice?
E' il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la pubblica amministrazione è tenuta a pubblicare per legge sul sito istituzionale e che non risultano pubblicati.

A chi viene presentata l'istanza di accesso civico?

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (R.P.C.T.), attualmente individuato nel Segretario Generale dott.ssa Patrizia Pavan. Recapito telefonico:0421-219291.

modulo per la richiesta di accesso civico semplice. al R.P.C.T.

Come viene presentata l'istanza
L'istanza di accesso civico semplice  può essere presentata da chiunque, compilando il rispettivo MODULO di richiesta, sopra riportato, che verrà alternativamente:

  1. Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: "Comune di Caorle - via Roma n. 26 ” unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza, o presentato personalmente presso l'ufficio protocollo;

oppure

  1. Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore, all'indirizzo PEC comune.caorle.ve@pecveneto.it  dell’ente;

oppure

  1. Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC all’indirizzo sopra descritto.

Verranno prese in considerazione, compatibilmente con le norme anche regolamentari in materia di accesso, anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione dell’Amministrazione ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, anche non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotto contestualmente o su richiesta dell’Ufficio, la copia della carta di identità dell’istante.

Quanto costa?

L'accesso civico semplice è gratuito.

Conclusione del procedimento

Il procedimento, a seconda dei casi, può concludersi con l'accoglimento o il rifiuto. In ogni caso deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, con comunicazione all’interessato.

In caso di accoglimento l'Ufficio competente   provvede alla pubblicazione sul sito di quanto richiesto e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale.

Rimedi avverso il rifiuto totale o parziale o la mancata risposta entro i 30 giorni.
In caso di rifiuto o mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può proporre ricorso al TAR o al Difensore civico regionale avverso la decisione dell'Amministrazione.



Data ultimo aggiornamento: 08-05-2024